La recente legge di conversione del DL Aiuti bis ha introdotto una novità interessante per chi desidera installare vetrate panoramiche: ora possibile farlo senza richiedere specifiche autorizzazioni. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai regolamenti comunali che possono comunque disciplinare questa tipologia di interventi.
La legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, ha modificato il Decreto Aiuti bis n. 115/2022. È possibile consultare il testo coordinato del Decreto Aiuti bis, integrato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, per essere aggiornati sulle novità in vigore.
L’interessante novità riguarda la possibilità di installare le cosiddette VEPA (vetrate panoramiche) senza dover seguire un iter autorizzativo specifico. Questo è previsto dall’articolo 33-quater, intitolato “Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili”. Tale articolo introduce una modifica all’articolo 6, comma 1, del testo unico del 6 giugno 2001, n. 380, aggiungendo la lettera “b-bis”.
L’articolo 6, comma 1, stabilisce che, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore, è possibile eseguire una serie di interventi specificamente elencati senza la necessità di un titolo abilitativo. Tuttavia, è importante rispettare le norme relative alla sicurezza, alla protezione antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, all’efficienza energetica e alla tutela dal rischio idrogeologico. Inoltre, occorre considerare le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Dlgs n. 42/2004.
VEPA o vetrate panoramiche scorrevoli: che cosa sono
Con la nuova introduzione della lettera “b-bis” nell’articolo relativo agli interventi edilizi, è possibile realizzare e installare vetrate panoramiche amovibili, conosciute come VEPA, senza richiedere autorizzazioni comunali. Queste vetrate trasparenti offrono diversi vantaggi, tra cui la protezione temporanea dagli agenti atmosferici, il miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche e la riduzione delle dispersioni termiche.
Inoltre, consentono di impermeabilizzare parzialmente i balconi sporgenti o le logge all’interno dell’edificio rispetto alle acque meteoriche. Tuttavia, è importante sottolineare che tali elementi non devono configurare spazi permanentemente chiusi, in modo da non alterare volumi e superfici come definito nel regolamento edilizio-tipo. In altre parole, non devono generare nuove volumetrie o comportare un cambiamento nella destinazione d’uso dell’immobile, passando da superficie accessoria a superficie utile.
Le vetrate panoramiche devono favorire la micro-aerazione naturale per consentire il flusso costante di aria e garantire la salubrità degli ambienti interni. Inoltre, devono presentare caratteristiche tecniche e costruttive, nonché un profilo estetico che riduca al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, preservando le linee architettoniche preesistenti.
VEPA: in edilizia libera ma con attenzione ai regolamenti urbanistici locali
Tuttavia, è importante considerare che, come sottolineato nel documento dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) del 28 settembre che commenta la nuova normativa, l’articolo 6 del Dpr 380/2001 impone il rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici. Pertanto, prima di installare vetrate panoramiche amovibili (VEPA), sarà necessario verificare se esistono norme locali che possano limitare o vietare tali strutture o, in generale, gli interventi sulla facciata degli edifici.
L’ANCE specifica che questa verifica dovrebbe includere anche i regolamenti edilizi locali, che disciplinano l’attività edilizia a livello locale. Infatti, l’Allegato 1 del Regolamento Edilizio Tipo elenca, tra gli argomenti dei regolamenti comunali, anche le facciate degli edifici e gli elementi architettonici di pregio, nonché gli elementi sporgenti delle facciate, i parapetti e i davanzali. Anche se i regolamenti edilizi sono fonti secondarie del diritto subordinate alle leggi e agli atti assimilati, come i decreti legge, potrebbero considerarsi superabili in caso di contrasto con una norma statale, come quelle previste nel Testo Unico dell’Edilizia.